Cosa fa

Le tipologie di rischi riscontrabili all’interno di una scuola di ogni ordine e grado non differiscono molto da quelle oggetto di una Valutazione di Rischi in un ambiente di lavoro in cui siano presenti molte persone contemporaneamente, anche se nella fattispecie si deve necessariamente considerare il fatto che la maggior parte degli alunni sono minorenni, spesso anche con le caratteristiche proprie dell’età adolescenziale e infantile e/o con ridotta capacità motoria o sensoriale. Ma cosa prevede la legge in materia di sicurezza a scuola?

Sicurezza a scuola: quali rischi

I principali rischi che si corrono in ambiente scolastico sono quelliinfrastrutturali e relativi alla classificazione della scuola quale attività definita a rischio incendio, all’organizzazione e gestione delle emergenze, alla soggettività e valutazione del rischio Stress Lavoro Correlato, prevalenti rispetto a quelli connessi all’uso di videoterminali o a cadute accidentali; esistono poi rischi correlati alla presenza e all’utilizzo dei laboratori didattici, in alcuni istituti anche di carattere prettamente professionale, ambienti per i quali possono essere necessarie valutazioni specifiche per le componenti correlate al Rischio Chimico, piuttosto che a quello Biologico, a Vibrazioni o altro.

Sicurezza a scuola: cosa prevede la legge

Il D.lgs. 81/08 precisa che alla definizione di “Lavoratore” sono equiparati gli allievi degli Istituti di Istruzione e che nel campo di applicazione della normativa rientrano, a pieno titolo, anche le scuole(art. 3).

Articolo 3 – Campo di applicazione

1. Il presente Decreto Legislativo si applica a tutti i settori di attività, privati e pubblici e a tutte le tipologie di rischio.
2. Nei riguardi delle Forze Armate e di Polizia, del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, dei servizi di Protezione Civile, nonché nell’ambito delle strutture giudiziarie, penitenziarie, di quelle destinate per finalità istituzionali alle attività degli organi con compiti in materia di ordine e Sicurezza Pubblica, delle Università, degli Istituti di Istruzione universitaria, delle istituzioni dell’alta formazione artistica e coreutica, degli Istituti di Istruzione ed educazione di ogni ordine e grado[…].

All’interno del contesto scolastico sono quindi riconducibili le seguenti figure di riferimento della normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro:

– il Datore di Lavoro, che è identificabile con il dirigente scolastico sul quale ricadono gli obblighi di valutazione dei rischi e di nomina degli addetti;
i Preposti e gli Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione, identificabili con i docenti, quali figure deputate al controllo e alla vigilanza delle attività formative, nonché con gli altri lavoratori che, a vario titolo, collaborano alla sorveglianza e al mantenimento della sicurezza degli ambienti scolastici;
– l’RSPP – Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione il cui ruolo può essere ricoperto anche da un consulente esterno designato e nominato dal Dirigente Scolastico;
– l’RLS – Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, espressione dei lavoratori dell’Istituto e nominato all’interno del corpo docenti o tra gli altri dipendenti;
i Preposti e gli Addetti alle Squadre di Emergenza, individuati tra il personale docente, tecnico, amministrativo o ausiliario.

Gli alunni a loro volta possono svolgere un ruolo positivo all’interno del sistema sicurezza, condividendo procedure e iniziative.

Organizzazione e contatti

Responsabile

da Giancarlo Gobbi Frattini

Dirigente Scolastico
Persone
Altri componenti

G. Massobrio (Responsabile sicurezza)